venerdì 5 marzo 2010

Vi siete mai chiesti perchè l'otto marzo è la festa della donna?

Quando si pensa all’8 marzo la prima cosa che passa per la testa di molte ragazze e donne è contattare le amiche per trascorrere una serata in compagnia, all’insegna del divertimento e della complicità femminile. È questa la valenza che ha assunto negli ultimi decenni la festa internazionale della donna, rispecchiando i connotati tipici della generazione consumistica, esplosa con il nuovo millennio. Si pensa a prenotare un ristorante, una serata in discoteca o uno spogliarello in un locale di tendenza, e chi è convinto che a farlo siano solo le giovanissime si sbaglia.

Ad avere voglia di divertirsi l’8 marzo non sono solo le nuove generazioni ma soprattutto le “signor-over” che approfittano del giorno della donna per trascorrere una serata in compagnia. A differenza degli uomini che hanno più occasioni per incontrarsi (per esempio l’appuntamento settimanale allo stadio) è meno abituale per le donne riunirsi in gruppo e trascorrere una serata fra amiche; soprattutto una volta raggiunta la soglia degli “anta”.

Anche questo è un motivo per cui viene conferita tanta importanza alla festa della donna dei nostri giorni. Spogliarelli al maschile, cene al ristorante e divertimento tuttavia hanno sostituito, e in un certo qual modo nascosto, il vero motivo per cui l’8 marzo di festeggia lo donna: lo sciopero delle operaie tessili della fabbrica Cottons di Chicago in cui persero la vita 129 manifestanti. È in ricordo di questo fatto che nel 1910 a Copenaghen, in occasione di un nuovo incontro internazionale femminista si istituì la GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA.

Vorrei segnalare che da quel giorno abbiamo ottenuto tanto..ecco qualche esempio:

Le donne e le conquiste dal 1900

DIRITTO DI VOTO: Il 2 GIUGNO 1946 Per la prima volta, tutte le maggiorenni poterono esprimere il proprio modo di vedere il futuro della società italiana nelle elezioni amministrative della primavera del 1946 e poi, più ampiamente, nel referendum istituzionale e nell’elezione dell’Assemblea Costituente del 2 giugno.

PARITA’ SALARIALE: Art. 37 della Cost., regolato da una legge solo nel ’57 in applicazione di una convenzione internazionale del BIT. Con un accordo interconfederale del 1960 si decide l'eliminazione dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle tabelle remunerative differenti per uomini e donne. Viene così sancita la parità formale e sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le clausole di nubilato vengono definitivamente vietate con la legge n.7 del '63.

DIVORZIO: L.898 del 1970, approvazione della legge sul divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare per l'abrogazione della legge.

MATERNITA’: L. 1204 del 1971; viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (L.860 varata nel 1950) sui diritti e le tutele delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.

ASILI NIDO: L. 1044 del 1971; l'obiettivo di questa legge è realizzare un servizio a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre si è voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità.

DIRITTO DI FAMIGLIA: 1975; con la L.151 viene varata la riforma del diritto di famiglia che introduce la parità tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici diritti e doveri e non più solo al padre. In attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

LEGGE DI PARITA'(in materia di lavoro): L.903 del 1977; ha rappresentato la più importante svolta culturale nei confronti delle donne. Si passa dal concetto di tutela per la donna lavoratrice al principio del diritto di parità nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate in materia di maternità e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura dei figli. Nel marzo 2000 con la legge 53 sui "congedi parentali" questa legge ha recepito i nuovi diritti di paternità in materia di assenza facoltativa.

INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA: L.194 del 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La legge ha come scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate, oltre che contrastare l'aborto clandestino.

LEGGE PARI OPPORTUNITA’ (Azioni positive): L.125 del 1991: fortemente voluta dalle donne, questa legge è uno strumento in grado di intervenire e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l’idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro. La L.125 ha rappresentato un importante passo avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella famiglia. Purtroppo resta ancora sostanzialmente inapplicata. Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni. (Nel 2000 L.196 di modifica)

IMPRENDITORIA FEMMINILE: L. 215 del 1992; l'imprenditoria femminile è in forte sviluppo: il 35% delle nuove imprese giovanili sono guidate da donne. Questa legge (promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali) favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali, aumentano ogni anno. Le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile nella società per almeno cinque anni.

VIOLENZA SESSUALE: L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona. Una legge di civiltà e dignità che rende giustizia alle donne e premia il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla sessualità libera e condivisa.

LAVORO NOTTURNO: legge comunitaria del 1998 per il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la maternità sino al compimento di un anno di vita del bambino e il non obbligo fino a che il bambino ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni. Con la legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere. Con la legge varata nel '98, si regolamenta il lavoro notturno per tutti i settori pubblici e privati.

ASSEGNO DI MATERNITA' PER CASALINGHE E DISOCCUPATE: L. 448 del 1999, prevede un'indennità di maternità per le donne che non lavorano, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno.

INFORTUNI DOMESTICI: L.493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il lavoro domestico, hanno diritto all'Assicurazione contro gli infortuni.

CONGEDI PARENTALI: L: 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza i tempi di cura , di formazione e di relazione (tempi delle città). Si tratta di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele. Si tratta di una legge in controtendenza rispetto ai datori di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti. La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede la parità tra genitori naturali e adottivi o affidatari. Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente l’aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre, verrà concesso un "bonus" di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'età del bambino entro cui si può fruire dei permessi per malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo. I padri possono usufruire del congedo anche nei casi in cui la madre del bambino non è lavoratrice.

BANCA DEL TEMPO: è un'esperienza che ha trovato una collocazione legislativa all'interno della L.53 (Congedi parentali). Coniugare lavoro e vita: tra le iniziative più utili c'è, infatti, la Banca del tempo, nella quale anziché denaro si depositano ore. Ore di attività per scambiarle con altri "correntisti" decisi a mettere a disposizione le ore depositate sul proprio conto.

E' fermo alla Camera il progetto di legge Norme a tutela della liberta' e della dignita' della persona dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (Atto Camera n. 60 Assegnato il 12 settembre 2001 in sede Referente alla commissione XI Lavoro)

2002 L'Europa delle donne
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL' UNIONE EUROPEA
CAPO III

Articolo 21
Non discriminazione
1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare ,sul sesso, la razza, il colore, della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale. il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro, e di retribuzione.

IL principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Abbiamo ancora dei diritti da conquistare e ottenere. Sarebbe bello immaginare una perduta solidarietà femminile riunita nel giorno dell’8 marzo per discutere di conquiste invece che per una banale ed inutile festa emblema del consumismo e dalla perdita di veri valori.